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Il D.Lgs 12 gennaio 2019, nr. 14 ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ossia una serie di istituti giuridici finalizzati a disciplinare le situazioni di crisi o insolvenza dell'imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola.
Tra le varie novità introdotte dal Codice vi sono le misure protettive e cautelari, strumenti in grado di impedire le procedure esecutive (pignoramenti) e le istanza di liquidazione giudiziale richieste dai creditori, ovverosia per evitare che le eventuali azioni dei creditori intraprese sul patrimonio aziendale possano compromettere il buon esito delle iniziative assunte o da assumere per la regolazione della crisi d'impresa.
Tali misure protettive e cautelari possono essere richieste anche durante la procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, ossia quella procedura stragiudiziale che permette all'azienda - in squilibrio patrimoniale o economico finanziario reversibile - di risanarsi tramite accordi intavolati con i creditori.
Il Codice della Crisi offre quindi la possibilità di revocare lo stato di crisi e d'insolvenza dell'impresa e, quindi, di evitare l'apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Lo Studio Legale Iannotta opera in materia di Crisi d'impresa assieme a consulenti aziendali specializzati nel Controllo di Gestione nonché nelle procedure di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (P.R.O), piano attestato di risanamento, concordato preventivo, concordato semplificato e composizione negoziata.
Questa sinergia consente allo Studio Legale Iannotta di eseguire operazioni straordinarie e complementari alla ristrutturazione che, in molti casi, si rendono necessarie per la riuscita della procedura di risanamento intrapresa dall'imprenditore (ad esempio scissioni, fusioni e incorporazioni, affitti di ramo d'azienda, costituzioni di newco, dimissioni quote e messa in liquidazione volontaria).
è finalizzata alla valutazione delle condizioni dell'azienda nonché a valutare le possibili soluzioni applicabili al caso specifico.
E' possibile sospendere la procedura di liquidazione giudiziale promossa da un creditore depositando, entro la prima udienza, ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito del piano.
Si. Le azioni esecutive dei creditori possono essere inibite dalle misure protettive e cautelari che il debitore può chiedere contestualmente all'accesso alla composizione negoziata della crisi, oppure con ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
No, tuttavia per compiere atti di straordinaria amministrazione sarà necessario essere autorizzati dal Tribunale.
Il Codice della crisi precisa che la continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività da parte dell'imprenditore o indiretta da parte di soggetti diversi. In quest'ultimo caso è possibile valutare l'ingresso di nuovi soci tramite la costituzione di una newco, anche affidando la gestione dell'impresa ad un temporary manager.
La composizione negoziata della crisi è una procedura riservata di carattere stragiudiziale che non rientra nelle procedure concorsuali. Non viene data pubblicità della procedura sino all'eventuale richiesta di concessione delle misure protettive per il quale è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.
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